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La normativa vigente

Certificati medici non agonistici: il decreto sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.243 del 18-10-2014) il decreto dell’8-8-2014 del Ministero della Salute, relativo all’approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
Il documento fa chiarezza proprio all’inizio della stagione sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, su quali sono i medici certificatori, sulla periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici”.

Per completezza riportiamo qui di seguito le linee guida (allegato 1) alla GU n. 243 del 18-10-2014) pubblicate sul sito della Gazzetta Ufficiale

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA

Definizione di attivita' sportiva non agonistica
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori
1. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicità dei controlli e validita' del certificato medico
1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:
a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta' e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un  aumentato rischio cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonchè dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. 
  
Fonte ufficiale GU n. 243 del 18-10-2014 : www.gazzettaufficiale.it
 
 
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